Rinnovo CCNL e revisione prezzi: incremento dei costi del lavoro, limiti all’anticipazione ed obbligo di valutazione preventiva. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25 luglio 2025 n. 6638)
- IGI
- 10 set 2025
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La giurisprudenza ribadisce che il d.lgs. 36/2023, in linea di continuità con il previgente d.lgs. 50/2016, tutela i lavoratori imponendo ai concorrenti l’obbligo di indicare separatamente, nelle offerte, i costi della manodopera e della sicurezza, con esclusione automatica in caso di omissione. L’intento del legislatore è quello di responsabilizzare gli operatori economici, imponendo una preventiva valutazione di tali costi prima della formulazione del ribasso. Ne consegue che non è consentito ricorrere alla revisione prezzi per far fronte ad incrementi retributivi già prevedibili al momento della gara, poiché ciò snaturerebbe la funzione dello strumento, anticipandone irragionevolmente l’applicazione e pregiudicando la corretta valutazione economica iniziale. L’aumento dei costi derivante dal rinnovo dei contratti collettivi costituisce, infatti, una normale evenienza che l’impresa deve considerare in sede di offerta, restando comunque ferma la verifica della congruità del costo del lavoro anche in fase esecutiva.



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