Forniture farmaceutiche: scadenza del brevetto ed inserimento nelle liste di trasparenza AIFA non bloccano la gara. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 8 settembre 2025, n. 7230)
- IGI
- 17 set 2025
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Nelle gare per la fornitura di farmaci generici alle strutture sanitarie pubbliche, la contestazione relativa alla validità dei brevetti d’uso non influisce sulla legittimità della gara e la verifica della scadenza del brevetto sul principio attivo è sufficiente per porre il farmaco come oggetto a base della fornitura e per consentire la concorrenza tra fornitori di medicinali equivalenti. Rileva esclusivamente la scadenza del brevetto sul principio attivo del medicinale (brevetto di prodotto). Brevetti “d’uso” o relativi a specifici dosaggi non impediscono l’indizione della gara, poiché non incidono sulla possibilità di commercializzare il principio attivo una volta scaduto il brevetto di prodotto. L’inserimento del farmaco nelle liste di trasparenza dell’AIFA legittima la gara e la rimborsabilità a carico del SSN.



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