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Accesso agli atti: prevalenza del diritto di difesa sull’interesse alla riservatezza. (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 25 luglio 2025 n. 1271)

  • IGI
  • 10 set 2025
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 12 set 2025

Il diritto di accesso del concorrente non aggiudicatario prevale sull’interesse alla riservatezza dell’aggiudicatario, salvo che ricorrano effettivi requisiti di segretezza tecnica o commerciale ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 30/2005. Non è sufficiente un generico richiamo al “know how” per giustificare l’oscuramento dell’offerta tecnica: è necessario che le informazioni siano chiaramente individuate, economicamente rilevanti e dotate di comprovati caratteri di segretezza oggettiva e soggettiva. Spetta all’Amministrazione verificare la sussistenza effettiva del segreto, valutando in modo autonomo e discrezionale la validità delle ragioni addotte dal concorrente.

Nota: Chi partecipa ad una gara sa che la propria offerta può essere visionata dagli altri concorrenti e che i propri dati tecnici possono essere esposti. L’accesso, infatti, è un diritto di chi partecipa atto a poter verificare la correttezza della procedura, senza che ciò implichi un abuso o appropriazione indebita dei dati tecnici dell’altro. Eventuali abusi o violazioni potrebbero, eventualmente, essere perseguiti in sede civile o penale.



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